Chiedere il divorzio o la separazione

Descrizione

Chiedere il divorzio o la separazione

All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):

  • la separazione personale
  • lo scioglimento del matrimonio civile
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.

Approfondimenti

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Acquisita la documentazione, l’ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’ufficiale dello stato civile, il quale riceve da ciascuno di loro la dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi, di divorziare o di modificare le condizioni di separazione o divorzio. 

L'ufficiale di stato civile attesta inoltre l’assenza di figli minori e/o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Si precisa che i figli devono essere comuni ai coniugi che richiedono il divorzio/separazione, come indicato nella
Circolare ministeriale 24/04/2015, n. 16.

Ricevute le dichiarazioni, l’ufficiale di stato civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, dall’avvocato.

Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’ufficio il diritto fisso di 16,00 €.

In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi.

In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’ufficiale di stato civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo).

In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.

Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo.

Non è necessaria la presenza dell'avvocato. 

 

L’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali.

Gli effetti si producono dalla data della sua sottoscrizione.