Divorzio o separazione
( I coniugi possono concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile [...], del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio [...] un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. [...] L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente [...] la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12 )

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

In Città di Ponte San Pietro …

Redazione dell'accordo

Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato. 
Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di € 16,00, in conformità all’articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014. 
In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi. In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo). In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.

Conferma dell’accordo di separazione o di divorzio

Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo.

Effetti dell’accordo di separazione o di divorzio

L’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali. Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti

Iter

Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

In Città di Ponte San Pietro …

Il rilascio di certificati che non siano di stato civile è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 €. É prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge, pertanto il richiedente deve indicare esplicitamente il tipo di utilizzo.

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di avvio del procedimento di divorzio e separazione
Copia del documento d'identità
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/01/2024 20:03.01