Descrizione
Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione (Legge regionale 01/08/2015, n. 27, art. 38).
Ad eccezione dei rifugi e delle attività ricettive svolte in modo non continuativo, il periodo di cessazione temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
In Città di Ponte San Pietro …
Per gli affitti brevi, indipendentemente dalla loro tipologia, è necessario presentare una SCIA per ciascuna unità immobiliare. Le SCIA non possono essere presentate in forma cumulativa.
