Descrizione
Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:
- cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
- cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
- modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
- modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile.
Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.
In Città di Ponte San Pietro …
Il decreto di cambio nome o cognome va trascritto nei registri di nascita del comune di residenza che dovrà poi proporre l'annotazione al comune di nascita.
L'interessato deve prendere contatti con l'ufficio stato civile per concordare un appuntamento per effettuare tale trascrizione.
Se si tratta di figli minori la richiesta va effettuata da chi esercita la patria potestà.
Approfondimenti
La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.
Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.
Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve presentare al prefetto un esempio dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il Prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, nei propri registri di nascita e nei relativi atti di stato civile e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dovrà comunicare il cambiamento all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, così da consentire l’ulteriore aggiornamento degli atti di stato civile e anagrafici.
Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:
- da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
- porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.
In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.
Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.
Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.
Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 90, com. 1).
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi.