Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Descrizione

Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile

Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:

  • atto di matrimonio
  • atto di morte
  • atto di nascita
  • atto di unione civile.

La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):

  • la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
  • le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, stabilisce che il rilascio degli atti di stato civile per copia integrale è possibile solo a favore di chi, mediante istanza motivata dall'ufficiale dello stato civile, dimostra di avere un interesse personale e concreto ad ottenere quegli atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, come definito dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art.22. Se manca l'adeguata motivazione ed il conseguente interesse giuridico, la richiesta potrebbe essere respinta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, soprattutto se la richiesta non viene fatta dall’interessato.

La richiesta può essere inoltrata telematicamente o recandosi personalmente allo sportello dell'ufficio stato civile. Successivamente l’ufficio di stato civile provvederà a trasmettere all’indirizzo email del richiedente il documento regolarmente firmato.

Approfondimenti

Non è possibile procedere al rilascio degli atti di stato civile per copia integrale nei casi in cui ciò è vietato da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio nel caso delle adozioni).

Non è possibile dar corso a richieste indistinte di più atti di stato civile (ad esempio tutti gli atti registrati in un determinato lasso di tempo).

E’ esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di nascita richieste dal tribunale civile per pratiche inerenti amministrazioni di sostegno, tutele o curatele, l'istanza può essere sottoscritta dal parente più prossimo del beneficiario, ovvero dal parente o dalla persona che sarà nominata amministratore di sostegno, tutore o curatore, od eventualmente dal legale del beneficiario. Il documento sarà inviato con firma autografa in scansione al richiedente, che provvederà a girarlo o a presentarlo al Tribunale senza ulteriori formalità.

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di matrimonio richieste dal tribunale civile per pratiche inerenti divorzi, può essere sottoscritta dal legale con allegata copia della procura o della delega del cliente oppure da uno dei due coniugi interessati. Il documento sarà inviato con firma autografa in scansione al richiedente, che provvederà a girarlo o a presentarlo al tribunale senza ulteriori formalità.

Per le separazioni non è richiesta la copia integrale ma l’estratto di matrimonio. 

Inoltre, sia per separazioni che per divorzi, non è richiesta la copia integrale di nascita dei figli minori ma l’estratto di nascita con indicazione della paternità e della maternità.